Obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale

obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale

L’ispettorato del lavoro con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale.

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, e quindi successivamente al 21 dicembre 2021, o anche se avviati prima i rapporti ancora in corso alla data dell’11/01/2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

A regime, la procedura di comunicazione sarà telematica; in attesa che il Ministero aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario messo a disposizione da ciascun ispettorato territoriale.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

–          Dati del committente

–          Dati del lavoratore autonomo

–          Sede dove verrà svolta la prestazione lavorativa ( es: presso il suo studio, presso il suo domicilio, presso la sede del committente)

–          Sintetica descrizione dell’attività

–          Ammontare del compenso

–          Data di avvio della prestazione

–          Arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta la prestazione ( es: un giorno, un mese, un anno)

Nell’ipotesi in cui la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione trasmessa potrà essere annullata o modificata antecedentemente all’inizio dell’attività.

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ogni lavoratore autonomo.

IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga

IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti modifiche per quanto riguarda IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga.

Le aliquote IRPEF si abbassano di qualche punto percentuale, le detrazioni da lavoro dipendente sono state rimodulate e rese più corpose, mentre il bonus T.I.R. spetterà in misura piena in busta paga per i soli redditi fino ad € 15.000

Per chi risulta nella fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro, invece, continua ad essere riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di € 1.200 euro annui a condizione che la somma delle detrazioni da dichiarazione dei redditi sia superiore all’imposta lorda.

Vista la complessità del calcolo e le diverse variabili in gioco, consigliamo la non erogazione del Bonus T.I.R. nelle buste paga 2022; il recupero dell’eventuale bonus T.I.R. spettante avverrà in sede di dichiarazione dei redditi nel 2023.

Come faremo noi per i nostri clienti?

Con le buste paga di Febbraio invieremo, come ogni anno, la modulistica inerente a detrazioni e Bonus che dovrete far compilare ai Vs. dipendenti.