CIRCOLARE OBBLIGHI SALUTE E SICUREZZA AZIENDE D.LGS. 81/2008

ricordiamo che ai sensi dell’art. 2087 c.c. (Tutela condizioni di lavoro) e del T.U. 81/2008 (Sicurezza dei lavoratori), tutte le aziende che, pur non avendo dipendenti, si avvalgono dell’opera di soci, devono adottare il Documento Valutazione dei Rischi (art. 3 T.U.), obbligo non delegabile.

Bisogna sottolineare che, chi non fosse in regola con la normativa sulla sicurezza, in caso di impiego di lavoratori irregolari andrebbe incontro a sanzioni ulteriori le quali si aggiungerebbero a quelle previste dalla normativa sul lavoro sommerso (maxisanzioni) con conseguenze a livello penale, oltre alla possibilità di incorrere (al verificarsi di talune condizioni) nella sospensione dell’attività lavorativa.

Pertanto, nel caso delle società senza dipendenti, come nel caso delle società di persone, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2 del suddetto testo normativo, il socio lavoratore è equiparato al profilo del lavoratore, mentre il datore di lavoro può, identificarsi con chi esercita poteri decisionali e di spesa all’interno della società.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

Nella fattispecie, per individuare il datore di lavoro, su cui ricade la responsabilità ai fini della sicurezza, va stipulato un atto notarile (modifica dei patti sociali) recante data certa, con il quale si dichiara formalmente che uno dei soci assume il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza.

In mancanza di un atto simile, in caso di ispezione, le eventuali sanzioni verranno contestate a tutti i soci per lo stesso importo. La situazione si aggrava in caso di infortunio mortale, per cui tutti i soci sono responsabili per lo stesso reato (art. 589 codice penale).

 

Una volta individuato il datore di lavoro, su di esso ricadono tutti gli obblighi previsti dall’art. 18 del D.lgs. 81/2008, nello specifico:

  • Nominare un RSPP (esterno o avvalersi delle disposizioni art. 34 del D.lgs. 81/2008);
  • Nominare un Medico Competente (nei casi previsti dalla legge) ed effettuare la visita medica periodica ai propri dipendenti secondo le indicazioni dello stesso;
  • Nominare un RLS;
  • Nominare gli addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio;
  • Effettuare la Valutazione dei Rischi previa consultazione del RSPP, del Responsabile dei Lavoratori e del medico competente;
  • Aggiornarlo e adeguarlo alla nuova normativa anti covid;
  • Provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza predisponendo la frequenza ai corsi necessari; provvedere ad informarli adeguatamente sulla normativa in materia di sicurezza mettendo a loro disposizione tutta la documentazione e facendosi firmare la presa visione.

Si ricorda che vi è l’obbligo di comunicare tempestivamente al medico competente le nuove assunzione per poter predisporre la visita medica di preassunzione, e le eventuali cessazioni per chiudere la cartella clinica in suo possesso.

Per la nomina del Responsabile HACCP (Regolamento C.E. n.178/2002, Regolamenti C.E. nn.852/2004 e 853/2004) vale la stessa logica di quando sopra. Tale figura, di norma, si identifica nel titolare dell’impresa che operi nel settore alimentare.

Per quanto non detto si rinvia alla normativa di riferimento.

DA ESTEROMETRO A FATTURA ELETTRONICA DA LUGLIO 2022: COSA CAMBIA

Le operazioni realizzate a partire dall’ 1 luglio 2022 devono essere trasmesse telematicamente in formato file fattura elettronica (XML), attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Pertanto, la scadenza del 31 luglio (che slitta al 22 agosto per la pausa fiscale estiva) per le comunicazioni del secondo trimestre diventa l’ultima per il classico esterometro.

Con la nuova procedura, si passa da una trasmissione massiva e periodica ad una comunicazione per singola operazione.

Chi deve presentare il nuovo esterometro?

Il nuovo obbligo riguarda i soggetti passivi che trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi riguardanti soggetti non stabiliti nel territorio dello stato italiano, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale e di quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche standard.

Ps: Poiché dall’1 luglio 2022 si estende l’obbligo di fattura elettronica anche ai contribuenti forfettari con ricavi o compensi sopra ai 25.000 euro, il nuovo adempimento riguarderà anche questi soggetti.

Scadenze

La trasmissione va effettuata secondo le tempistiche della fatturazione elettronica. Bisogna emettere i dati:

  • Entro i 12 giorni: per le operazioni attive
  • Entro i 15 giorni (dalla ricezione dalla ricezione della fattura): per le operazioni passive

Come si compila la fattura con il nuovo esterometro?

L’invio tramite SdI, con formato fattura elettronica ordinaria, si effettua secondo le istruzioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Particolare attenzione andrà posta al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e “Natura”, per indicare in maniera univoca le tipologie di operazioni IVA nella trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le operazioni dal primo gennaio prossimo.

  • Le operazioni attive devono essere trasmesse entro la scadenza di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni); il codice destinatario andrà valorizzato con “XXXXXXX” (la comunicazione non deve essere effettuata se è stata emessa bolletta doganale).
  • Le operazioni passive devono essere trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o la sua effettuazione (la comunicazione non deve essere effettuata se è stata emessa bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI); il codice destinatario potrà essere valorizzato con:
    • un codice relativo ad un canale accreditato a SdI (canale web services o SFTP);
    • 0000000, nei casi venga indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC e questa sia stata indicata nel campo PEC Destinatario;
    • 0000000 non compilando e il campo PEC Destinatario (verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche o in area riservata del portale Fatture e Corrispettivi).

I tipi di documento specifici (TD17, TD18 e TD19) per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni sulle operazioni con fornitori esteri sono:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.