Fondo perduto per l’avvio di nuove imprese 2022

COS’È

Misura agevolativa per sostenere l’avvio di nuove imprese lombarde e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione di nuove imprese.

La dotazione finanziaria messa a disposizione da Regione Lombardia è pari a 1.000.000,00 euro.

 A CHI SI RIVOLGE

  • Micro, piccole e medie imprese lombarde (sede legale e operativa) che hanno aperto una nuova impresa dal 01/01/2022;
  • I lavoratori autonomi con partita iva individuale (attribuita e attiva dal 01/01/2022) non iscritti al Registro imprese.

Sono escluse le attività dei settori agricoltura, pesca e silvicoltura, nonché le attività finanziarie e assicurative.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di 10.000,00 euro. L’investimento minimo dovrà essere di almeno 3.000,00 euro.

 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per l’avvio della nuova impresa/attività sostenute dalla data iscrizione Registro Imprese/attribuzione partita iva. In particolare, sono ammissibili, al netto dell’IVA:

Spese di natura capitale (pari almeno al 50% delle spese complessive)

  • Acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi nuovi (sono esclusi gli autoveicoli);
  • Acquisto di software gestionale, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale del progetto;
  • Acquisto di hardware (escluse spese per smartphone e cellulari);
  • Registrazione e sviluppo di marchi e brevetti.

Spese di natura corrente

  • Onorari notarili e costi relativi alla costituzione;
  • Onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio dell’impresa;
  • Consulenze specialistiche per la registrazione di marchi e brevetti;
  • Canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
  • Sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione logo aziendale, sito web, registrazione del dominio) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari e banner)

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, sul sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 14.00 del 4 aprile 2022 fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023, complete della documentazione di spesa e di pagamento.

 

Di Camera di Commercio Varese – Futuro Impresa Territorio

Bonus impresa femminile

Decreto interministeriale 24 novembre 2021
Il bonus impresa femminile è stato istituito con lo scopo di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del paese.

Possono presentare domanda di agevolazione le piccole imprese dei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi e turismo, a gestione prevalentemente femminile, ovvero:

  • Ditte individuali dove la titolare deve essere donna;
  • Società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne;
  • Società di capitali dove almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3;
  • Impresa di piccole dimensioni che soddisfi uno dei seguenti parametri:
    • Max 50 dipendenti;
    • fatturato annuo < di 7 milioni di euro;
    • bilancio annuo < 5 milioni di euro
    • in possesso del requisito di indipendenza (ossia il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa).

Ammontare del fondo:

  • Risorse per euro 38.8 milioni destinate agli interventi di incentivi per la nascita delle imprese femminili;
  • Risorse per euro 121.2 milioni destinate agli interventi di incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.

A chi si rivolge:

Per gli incentivi che riguardano la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili si rivolge a:

  • Le imprese femminili costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione
  • Lavoratrici autonome in possesso di partita iva aperta da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione
  • Persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile

Per gli incentivi che riguardano lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili si rivolge a:

  • Le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione
  • Lavoratrici autonome in possesso della partita iva da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione

Quali settori agevola:

  • Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • Fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
  • Commercio e turismo.

Le agevolazioni possono essere utilizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Il bonus prevede spese ammissibili non superiori a 250.000 euro al netto d’IVA per i programmi d’investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile.
Mentre per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili, il bonus prevede spese ammissibili non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA.

In che cosa consiste l’agevolazione

Per nascita e sviluppo:

  • Contributo a fondo perduto per importo massimo pari a:
    • 80% delle spese ammissibili (fino a 50.000 euro per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000 euro)
    • 50% delle spese ammissibili (per programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000 euro e fino a 250.000 euro)

Per consolidamento e sviluppo:

  • Contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato
    • Imprese femminili costituite da meno di 36 mesi (dalla data di agevolazione): agevolazioni concesse fino a copertura dell’ 80% delle spese ammissibili in forma di contributo a fondo perduto o in forma di finanziamento agevolato
    • Imprese femminili costituite da più di 36 mesi (dalla data di agevolazione): agevolazioni concesse fino a copertura dell’ 80% delle spese di investimento, mentre per le spese ammissibili (di capitale circolante) sono agevolate nella forma di contributo a fondo perduto

 

NB: Le spese ammissibili sono identificate come spese relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante.

Per i termini e modalità di presentazione delle domande dobbiamo attendere la procedura informatica sul sito www.invitalia.it

Il potere sanzionatorio del datore di lavoro

Il codice civile e lo statuto dei lavoratori riconoscono in capo al datore di lavoro l’esercizio del c.d. potere disciplinare, ovvero la possibilità di applicare al lavoratore inadempiente specifiche sanzioni, variamente modulate dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Lo statuto dei lavoratori ha disciplinato una procedura, e specificato caratteristiche e requisiti delle prescritte formalità.

L’art. 2086 c.c. riconosce in capo al datore di lavoro il potere di impartire direttive alle quali il lavoratore deve prestare obbedienza.

Il potere direttivo rimarrebbe privo di efficacia concreta laddove l’ordinamento non garantisse al datore di lavoro il potere di disciplinare l’art, 2106, “ovvero la possibilità di sanzionare entro limiti ben definiti gli inadempimenti del dipendente rispetto agli obblighi contrattuali”.

L’art. 7 dello statuto dei lavoratori introduce a tutela del lavoratore incolpato, delle garanzie procedurali e sostanziali in larga misura derivante dal diritto penale.

La contestazione d’addebito

È un atto conclusivo di una propedeutica indagine preliminare necessaria ad acquisire ogni elemento utili relativo ai fatti oggetto di contestazione.
La contestazione deve essere necessariamente in forma scritta e deve essere tempestiva, specifica e immutabile.
La contestazione d’addebito deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque violazioni previsti agli art. 2104 e 2105 c.c..

La sospensione cautelare nelle more del procedimento disciplinare

Nei casi in cui un lavoratore possa costituire un fondato pericolo, il datore di lavoro può adottare nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, normalmente comunicata con la contestazione disciplinare.
La sospensione cautelare esprime un potere di autotutela dell’imprenditore, ma non costituisce un una sanzione disciplinare.
E’ noto che la sospensione facoltativa porti ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro, il quale deve tener conto non solo della gravità dei fatti per i quali si procede, ma anche l’opportunità affrontare il rischio nella misura cautelare, posto che potrebbe rivelarsi non giustificato all’esito del procedimento disciplinare.
il procedimento si può esaurire con:

  • Licenziamento del dipendenteà in questo caso occorre anticipare la risoluzione del rapporto, oppure se il recesso avviene con giusta causa con effetto immediato.
  • Sanzione conservativa del dipendenteà il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso e il dipendente avrà diritto alle retribuzioni non percepite.

La ricezione della contestazione e la presentazione delle giustificazioni

La contestazione disciplinare rappresenta un atto recettizio, che in caso di consegna postale o a mani proprie si considera irrilevante il rifiuto del lavoratore, e la consegna si considera perfezionata al momento del rifiuto.
Il lavoratore, ricevuta la contestazione ha 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni.
Le giustificazioni possono essere svolte tramite un’audizione orale o scritta, l’obbligo di convocare il dipendente da parte del datore di lavoro sorge solo nel momento in cui il lavoratore faccia richiesta di essere ascoltato a propria difesa.

La soglia dei contanti torna al vecchio limite dei 2000 euro

Dal 1° gennaio di quest’anno il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) e sarà così fino al 1° gennaio 2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.
A prevederlo è il Ddl. di conversione del DL 228/2021 (“Milleproroghe”), nel testo predisposto dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea, su cui oggi la Camera voterà la questione di fiducia, che interviene sull’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007.

In base a questa disposizione, infatti, “a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”. La modifica inserita nel Ddl. di cui si è detto sostituisce, ora, le parole “31 dicembre 2021” con “31 dicembre 2022” e le parole “1° gennaio 2022” con “1° gennaio 2023”.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati (per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, “retroattivamente”, lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Milleproroghe”, dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000 e 1.999,99 euro. Si ricorda, infatti, che, in materia, in assenza di differenti indicazioni normative (cfr., in particolare, l’art. 69 comma 1 primo periodo del DLgs. 231/2007), le violazioni sono assoggettate alla legge del tempo del loro verificarsi, ex art. 1 della L. 689/81 (cfr., tra le altre, Cass. n. 1693/2007).
Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

L’improvvisa marcia indietro rispetto ai limiti all’utilizzo del contante, peraltro, è, al momento, priva di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai minimi edittali. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla progressiva riduzione sopra ricordata, infatti, si è stabilito che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito). Questa norma non risulta (ancora) modificata.
Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000 euro.
Restano immutate tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro resta la soglia di 3.000 euro, essendo stata dissociata dalla soglia relativa all’utilizzo del contante. È pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “money transfer”).

I turisti stranieri (anche appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo), inoltre, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 del DL 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

Si ricorda, infine, che i limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.

Di Maurizio Meoli

Obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale

obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale

L’ispettorato del lavoro con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale.

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, e quindi successivamente al 21 dicembre 2021, o anche se avviati prima i rapporti ancora in corso alla data dell’11/01/2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

A regime, la procedura di comunicazione sarà telematica; in attesa che il Ministero aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario messo a disposizione da ciascun ispettorato territoriale.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

–          Dati del committente

–          Dati del lavoratore autonomo

–          Sede dove verrà svolta la prestazione lavorativa ( es: presso il suo studio, presso il suo domicilio, presso la sede del committente)

–          Sintetica descrizione dell’attività

–          Ammontare del compenso

–          Data di avvio della prestazione

–          Arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta la prestazione ( es: un giorno, un mese, un anno)

Nell’ipotesi in cui la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione trasmessa potrà essere annullata o modificata antecedentemente all’inizio dell’attività.

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ogni lavoratore autonomo.

IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga

IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti modifiche per quanto riguarda IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga.

Le aliquote IRPEF si abbassano di qualche punto percentuale, le detrazioni da lavoro dipendente sono state rimodulate e rese più corpose, mentre il bonus T.I.R. spetterà in misura piena in busta paga per i soli redditi fino ad € 15.000

Per chi risulta nella fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro, invece, continua ad essere riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di € 1.200 euro annui a condizione che la somma delle detrazioni da dichiarazione dei redditi sia superiore all’imposta lorda.

Vista la complessità del calcolo e le diverse variabili in gioco, consigliamo la non erogazione del Bonus T.I.R. nelle buste paga 2022; il recupero dell’eventuale bonus T.I.R. spettante avverrà in sede di dichiarazione dei redditi nel 2023.

Come faremo noi per i nostri clienti?

Con le buste paga di Febbraio invieremo, come ogni anno, la modulistica inerente a detrazioni e Bonus che dovrete far compilare ai Vs. dipendenti.