3.DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI
L’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 ha previsto una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023.
Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.
Ferme restando le precisazioni che verranno effettuate, l’ambito applicativo della definizione delle violazioni formali sembra essere abbastanza ampio, essendo ricomprese, tra le altre, le violazioni in tema di comunicazioni, anche da assolvere all’interno della dichiarazione dei redditi, alcune irregolarità in materia di reverse charge, le violazioni sulla tardività della trasmissione delle dichiarazioni commesse dagli intermediari e così via.
Tale definizione è simile a quella dell’art. 9 del DL 119/2018, per cui è possibile richiamare quanto è stato affermato da prassi e giurisprudenza in merito alla stessa, specie dalla circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.
Errori sanabili |
Violazioni formali che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte |
Condizioni |
Pagamento di 200 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione |
Benefici |
Estinzione della violazione |
Esclusioni |
Violazioni relative al monitoraggio fiscale |
Termini per i versamenti |
Due rate scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024 |
Termine per la |
31.3.2023 |
Pluralità di violazioni |
Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare |
3.1 AMBITO TEMPORALE
Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022. Tale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all’1.1.2023.
Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, tanto per l’omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.
Sebbene la norma taccia sul punto, si ritengono definibili le sole violazioni ancora accertabili all’1.1.2023. L’art. 20 del DLgs. 472/97 sancisce che l’atto di contestazione della sanzione, a pena di decadenza, va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla commissione della violazione, sicché, ad esempio, il 31.12.2021 sono scaduti i termini per contestare violazioni commesse nel 2016.
Secondo il provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274 punto 1.3.3, la definizione non opera quando ci siano state altre forme di definizione anteriori al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione.
3.2 RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE
La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, anche la rimozione della violazione.
È dunque necessario effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel re-invio della comunicazione o nella presentazione di una dichiarazione integrativa.
Il legislatore si limita a specificare che la definizione, oltre che con il pagamento, si perfeziona rimuovendo la violazione, non specificando se ciò debba avvenire entro il 31.3.2023 o entro il 31.3.2024. Tale punto potrà essere chiarito in sede di provvedimento attuativo.
Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.
3.3 VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA
In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive“. La confezione normativa è ampia, dunque per formulare ipotesi sull’ambito della sanatoria sembra opportuno, in primo luogo, ragionare per esclusione ed esaminare quanto specificato nel provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274. Si anticipa che l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 15.5.2019 n. 11, ha fornito un elenco delle violazioni definibili o meno, ma ciò, in molti casi che verranno esaminati, si profila contestabile.
Vista l’esclusione del co. 169, non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW.
Inoltre, non possono essere definite le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, come:
- l’omessa dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d’imposta, come specificato nelle motivazioni al provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274, anche quando non dovesse risultare un’imposta dovuta, e lo stesso dicasi per la dichiarazione infedele;
- le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA, salvo quanto si dirà ad esempio in tema di operazioni esenti e di reverse charge;
- le violazioni sui versamenti e da indebita compensazione;
- le violazioni derivanti dalla indicazione in dichiarazione di ricavi fittizi, con il fine di “giustificare” i costi fittizi.
Lo stesso sembra potersi affermare per le violazioni di cui agli artt. 13 e 14 del DLgs. 471/97, sul mancato versamento/applicazione delle ritenute.
La portata del co. 166 induce a sostenere che le altre violazioni possano, quantomeno astrattamente, essere oggetto di sanatoria. Nel provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274, al punto 1.2, si parla infatti di violazioni commesse “dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente“. Tale concetto è ripreso nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11, § 2, laddove si afferma: “trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd «violazioni sostanziali»”.
Sono escluse le violazioni meramente formali non sanzionabili ai sensi degli artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97.
In seguito si riportano, differenziandole per casistica, le violazioni che potrebbero o meno rientrare nella definizione, evidenziando quanto era stato sostenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.
3.3.1 Violazioni degli obblighi comunicativi
Fattispecie |
Norma |
Sanzione |
Note |
Comunicazione di dati al Sistema Tessera sanitaria |
Art. 3 co. 5-bis |
100 euro per comunicazione (massimo |
Definibile |
Certificazioni Uniche |
Art. 4 |
100 euro per comunicazione (massimo 50.000 euro) |
Non definibile |
Dichiarazioni di inizio, variazione e |
Art. 5 471/97 |
Da 500 a 2.000 euro |
Definibile |
Comunicazioni |
Art. 10 471/97 |
Da 2.000 a 21.000 euro |
Definibili |
Comunicazioni |
Art. 11 201/2022 |
Da 250 a 2.000 euro |
Possibile |
Opzioni |
Art. 11 471/97 |
Da 250 a 2.000 euro |
Definibile |
3.3.2 Violazioni relative all’IVA
Fattispecie |
Norma |
Sanzione |
Note |
Comunicazione liquidazioni IVA |
Art. 11 co. 2-ter |
Da 500 a 2.000 euro |
Dubbio |
Esterometro |
Art. 11 co. 2-quater |
2 euro per fattura, massimo 400 euro per mese (1.000 euro per trimestre) |
Dubbio |
Comunicazione |
Art. 11 co. 2-bis |
2 euro per fattura, massimo di 1.000 euro per trimestre |
Dubbio |
Violazione senza |
Art. 6 co. 1 |
Da 250 a 2.000 euro |
Definibile |
Omessa regolarizzazione del cessionario |
Art. 6 co. 8 |
100% dell’IVA (minimo 250 euro) |
Non definibile |
Detrazione di un’IVA |
Art. 6 co. 6 |
Da 250 a 10.000 euro |
Dubbio |
Omesso reverse charge |
Art. 6 co.9- bis |
Da 500 a 20.000 euro o dal 5% al 10% del corrispettivo se l’operazione non risulta dai libri contabili (minimo 1.000 euro) |
Dubbio |
Reverse charge |
Art. 6 co. 9-bis.1 del 471/97 |
Da 250 a 10.000 euro |
Definibile |
Cessioni in regime |
Art. 7 co. 4-bis |
Dal 100% al 200% dell’IVA |
Possibile |
Errata compila- zione della dichiarazione |
Art. 11 |
Da 250 a 2.000 euro |
Definibile |
Mancata iscrizione |
– |
Dubbio |
|
INTRASTAT |
Art. 11 co. 4 |
Da 500 a 1.000 euro |
Definibile |
Prestazione tardiva |
Art. 11 co. 7-bis |
Non definibile |
|
Errore operazione |
Art. 6 co. 2 |
Dal 5% al 10% del corrispettivo (minimo 500 euro) |
Non definibile |
Errore operazione (senza sulle dirette) |
Art. 6 co. 2 |
Da 250 a 2.000 euro |
Definibile |
3.3.3 Altre violazioni
Fattispecie |
Norma |
Sanzione |
Note |
Violazioni |
Art. 9 del |
Da 1.000 a 8.000 euro |
Definibile |
Omesso F24 in caso |
Art. 15 |
100 euro |
Non definibile |
Inottemperanza |
Art. 11 del |
Da 250 a 2.000 euro |
Definibile |
Mancata presentazione dell’interpello |
Art. 11 co. 7-ter |
Da 2.000 a 21.000 euro |
Possibile |
3.4 CONTENZIOSI IN CORSO
L’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 nulla prevede circa le implicazioni tra la definizione della violazione ed eventuali contenziosi pendenti. Il legislatore si limita a stabilire che la sanatoria non è ammessa per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi all’1.1.2023.
Di conseguenza, se, all’1.1.2023 sono spirati i 60 giorni per ricorrere contro l’atto ex art. 16 del DLgs. 472/97 e non sono state presentate deduzioni difensive, oppure si è formato il giudicato, non si può definire.
Tanto premesso, la presenza di un contenzioso sulla violazione che si intende definire non osta alla definizione; ove questa si perfezioni, il processo verrà dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a spese compensate, come prevede l’art. 46 del DLgs. 546/92.
3.4.1 Ricorso notificato dopo l’1.1.2023
Si ritiene che il ricorso presentato dopo l’entrata in vigore della L. 197/2022 non osti alla definizione, in quanto una siffatta preclusione può derivare solo da una fonte del diritto primaria.
Nonostante sussista il rischio di una diversa presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene comunque opportuno notificare il ricorso o l’appello, o riassumere il processo per evitare la definitività dell’atto.
3.4.2 Implicazioni con la definizione delle liti pendenti
Le liti tributarie in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate, se il ricorso introduttivo è stato notificato entro l’1.1.2023, possono essere definite ai sensi dell’art. 1 co. 186 – 205 della L. 197/2022. Detta definizione è ammessa anche se il processo riguarda solo sanzioni non collegate al tributo.
Possono quindi sorgere problemi di coordinamento tra le due definizioni, che, comunque, sono alternative tra loro.
Definizione |
Definizione |
|
Condi- zioni |
Processi pendenti all’1.1.2023 in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate |
Violazioni commesse |
Oggetto |
Sanzioni non collegate |
Sanzioni che, in tema di imposte sui redditi, IVA, IRAP, non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile |
Costo |
15% o 40% della sanzione |
200 euro per tutte le violazioni commesse |
Versa- mento in unica soluzione |
30.6.2023 |
31.3.2023 |
Versa- mento |
20 rate trimestrali |
31.3.2023 e 31.3.2024 |
Ove siano presenti i requisiti per definire la violazione formale, è evidente la convenienza rispetto alla definizione della lite.
Basti pensare all’omessa indicazione delle minusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97, punita, nella misura massima, con sanzione pari a 50.000,00 euro: se la violazione fosse definibile ex art. 1 co. 166 della L. 197/2022, si passerebbe da una sanzione, appunto, di 50.000,00 euro a 200,00 euro di costo per la definizione (la definizione della lite costerebbe invece 7.500,00 euro se al 15% o 20.000,00 euro se al 40%).
Se il contribuente è certo che la lite rientra nell’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 può limitarsi, nei termini di legge, a pagare i 200,00 euro e a rimuovere la violazione. Il processo sull’atto di contestazione della sanzione, esibita la documentazione provante la definizione sarà estinto a spese compensate ex artt. 1 co. 166 della L. 197/2022 e 46 del DLgs. 546/92.