Legge di Bilancio 2024: misure e agevolazioni fiscali per contribuenti e imprese in sintesi

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 – Suppl. Ordinario n. 40 – è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023). La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio.

Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche, le imprese, ed i contribuenti in generale.

PERSONE FISICHE

Fondo di garanzia prima casa – È prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie con specifici requisiti.

Tassazione fringe benefits – Per il solo anno 2024 non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa;
  • degli interessi sul mutuo relativo alla prima

Il limite di cui sopra è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico dei predetti lavoratori.

Cessione immobili superbonus – A decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110%, se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l’IRPEF o l’imposta sostitutiva del 26%. In particolare:

  • se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;
  • se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la

IMPRESE

Plastic tax e Sugar tax – È posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia delle cosiddette plastic e sugar tax.

Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni – È estesa la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. L’imposta sostitutiva è pari al 16%.

Adeguamento delle rimanenze di magazzino – Le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali potranno, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. L’adeguamento potrà essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L’adeguamento è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 18% nonché, in caso di eliminazione di valori, dell’IVA.

Rifinanziamento Legge Sabatini – Viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.

DISPOSIZIONI GENERALI

Locazioni brevi – Si è modificato il regime di tassazione previsto per i contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

In particolare, è previsto:

  • un incremento dal 21% al 26% dell’aliquota di imposta a “cedolare secca” applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta;
  • che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione;
  • la modifica delle modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Ritenuta sui bonifici – Dal 1° marzo 2024 è elevata dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei bonifici disposti da contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili ed è estesa agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Riduzione canone RAI – È ridotto da 90 a 70 euro l’ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l’anno 2024.

IVA prodotti infanzia e igiene femminile – Viene meno l’aliquota agevolata al 5%, che torna quindi al 10%, prevista per:

  • prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile;
  • latte, in polvere o liquido;
  • nonché alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi

Tax free shopping – È ridotto da 154,95 euro a 70 euro il valore “soglia” per accedere al regime del c.d. “tax free shopping”. Si ricorda che le cessioni di beni a soggetti privati domiciliati o residenti fuori della UE possono essere fatturate senza l’applicazione dell’IVA sempre che:

  • i beni escano dal territorio della UE, nei bagagli personali del cessionario extra-UE (condizione che comprende sia l’ipotesi di “bagaglio appresso”, sia quella di “bagaglio non accompagnato”), entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e che la fattura con il visto della Dogana di uscita sia restituita al cedente nazionale entro il 4° mese successivo all’effettuazione dell’operazione;
  • i beni acquistati siano destinati all’uso personale ovvero familiare del cessionario extra-UE.

IVIE e IVAFE – È previsto l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dall’attuale 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

Il Concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale (CPB) rappresenta un accordo fiscale destinato a imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni con reddito in Italia. La sua prima applicazione è prevista per il biennio 2024/2025.

L’Agenzia delle entrate propone la definizione biennale del reddito d’impresa e del valore della produzione netta, e l’accettazione impegna il contribuente a dichiarare tali importi nei periodi oggetto di adesione. Tuttavia, ciò non influisce sull’IVA, soggetta alle regole ordinarie.

Durante il concordato, i contribuenti devono rispettare gli obblighi contabili e fiscali, con possibili interventi dell’Agenzia in caso di violazioni. Variazioni nei redditi effettivi non influenzano Ires, Irpef, Irap e contributi previdenziali, ma è possibile versare contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Il mancato rispetto dell’obbligo di tassare il reddito concordato porta all’intervento dell’Agenzia, iscrivendo a ruolo le somme non versate relative a imposte sui redditi e Irap.

Il CPB è aperto a imprese e lavoratori autonomi anche aderenti al regime forfetario.

Sono esclusi dal CPB coloro che hanno iniziato l’attività nel 2023, e per aderire, i contribuenti devono:

-estinguere debiti tributari superiori a 5.000 euro;

-non essere stati condannati per reati tributari e penali, negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;

-avere sempre presentato la dichiarazione dei redditi, in particolare negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli dell’applicazione del concordato.

Il processo di adesione al CPB prevede scadenze specifiche per la presentazione dei dati e l’accettazione della proposta. Il concordato può cessare in caso di cambiamenti nell’attività o inadempienze fiscali.

Sono escluse dalla proposta concordataria alcune componenti del reddito, come plusvalenze e minusvalenze, e alcune categorie di redditi in ogni caso si dovrà dichiarare un reddito minimo di 2000 euro.

In caso di circostanze eccezionali, individuate tramite decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, che portino a minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi superanti il 60% rispetto a quelli concordati, è prevista l’uscita dal concordato a partire dal periodo di imposta in cui si verifica tale differenza. Il termine “eccezionali” suggerisce situazioni di particolare gravità, probabilmente estranee alla gestione normale dell’attività.

Cause di cessazione del concordato: Il concordato cessa di avere effetto se, durante il biennio concordatario, il contribuente modifica l’attività senza l’applicazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale o se cessa l’attività. Inoltre, il concordato termina se, a seguito di accertamento nei periodi interessati o precedenti, emergono attività non dichiarate o l’inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate per oltre il 30% dei ricavi dichiarati. Altre violazioni di non lieve entità o modifiche sostanziali nella dichiarazione dei redditi possono anch’esse determinare la cessazione. L’omissione del versamento delle imposte relative ai redditi concordati è un’altra condizione di cessazione.

Durante il concordato, gli accertamenti fiscali ordinari sono sospesi, ma sono previste misure di controllo per i soggetti non aderenti o che decadono dal concordato.

Il CPB offre benefici simili a quelli degli ISA, ma la scelta di aderire dovrebbe essere basata sulla convenienza fiscale considerando la differenza tra il reddito proposto e quello effettivo nel biennio concordato. La tranquillità fiscale non è garantita, e il concordato mira a favorire l’emersione del sommerso.

ITER:

  1. Compilazione modello Isa ed invio all’agenzia entrate;
  2. Entro 5 gg dall’invio di cui al punto 1. si riceverà la proposta del concordato preventivo biennale;
  3. Entro i termini i termini di pagamento delle imposte si dovrà comunicare l’accettazione o meno del CPB.