CIRCOLARE OBBLIGHI SALUTE E SICUREZZA AZIENDE D.LGS. 81/2008

ricordiamo che ai sensi dell’art. 2087 c.c. (Tutela condizioni di lavoro) e del T.U. 81/2008 (Sicurezza dei lavoratori), tutte le aziende che, pur non avendo dipendenti, si avvalgono dell’opera di soci, devono adottare il Documento Valutazione dei Rischi (art. 3 T.U.), obbligo non delegabile.

Bisogna sottolineare che, chi non fosse in regola con la normativa sulla sicurezza, in caso di impiego di lavoratori irregolari andrebbe incontro a sanzioni ulteriori le quali si aggiungerebbero a quelle previste dalla normativa sul lavoro sommerso (maxisanzioni) con conseguenze a livello penale, oltre alla possibilità di incorrere (al verificarsi di talune condizioni) nella sospensione dell’attività lavorativa.

Pertanto, nel caso delle società senza dipendenti, come nel caso delle società di persone, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2 del suddetto testo normativo, il socio lavoratore è equiparato al profilo del lavoratore, mentre il datore di lavoro può, identificarsi con chi esercita poteri decisionali e di spesa all’interno della società.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

Nella fattispecie, per individuare il datore di lavoro, su cui ricade la responsabilità ai fini della sicurezza, va stipulato un atto notarile (modifica dei patti sociali) recante data certa, con il quale si dichiara formalmente che uno dei soci assume il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza.

In mancanza di un atto simile, in caso di ispezione, le eventuali sanzioni verranno contestate a tutti i soci per lo stesso importo. La situazione si aggrava in caso di infortunio mortale, per cui tutti i soci sono responsabili per lo stesso reato (art. 589 codice penale).

 

Una volta individuato il datore di lavoro, su di esso ricadono tutti gli obblighi previsti dall’art. 18 del D.lgs. 81/2008, nello specifico:

  • Nominare un RSPP (esterno o avvalersi delle disposizioni art. 34 del D.lgs. 81/2008);
  • Nominare un Medico Competente (nei casi previsti dalla legge) ed effettuare la visita medica periodica ai propri dipendenti secondo le indicazioni dello stesso;
  • Nominare un RLS;
  • Nominare gli addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio;
  • Effettuare la Valutazione dei Rischi previa consultazione del RSPP, del Responsabile dei Lavoratori e del medico competente;
  • Aggiornarlo e adeguarlo alla nuova normativa anti covid;
  • Provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza predisponendo la frequenza ai corsi necessari; provvedere ad informarli adeguatamente sulla normativa in materia di sicurezza mettendo a loro disposizione tutta la documentazione e facendosi firmare la presa visione.

Si ricorda che vi è l’obbligo di comunicare tempestivamente al medico competente le nuove assunzione per poter predisporre la visita medica di preassunzione, e le eventuali cessazioni per chiudere la cartella clinica in suo possesso.

Per la nomina del Responsabile HACCP (Regolamento C.E. n.178/2002, Regolamenti C.E. nn.852/2004 e 853/2004) vale la stessa logica di quando sopra. Tale figura, di norma, si identifica nel titolare dell’impresa che operi nel settore alimentare.

Per quanto non detto si rinvia alla normativa di riferimento.

OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI CON IL POS

Il Decreto PNRR 2, nella versione entrata in CdM, anticipa dal’ 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l’obbligo di dotarsi del POS e di accettare pagamenti elettronici.

Questo obbligo nasce per raggiungere gli obiettivi del Recovery Plan stabilito per il primo semestre del corrente anno.

Per mettere a disposizione strumenti più efficaci nella lotta all’evasione, viene esteso il novero delle informazioni trasmesse telematicamente all’agenzia dell’entrate anche tramite la società PagoPa Spa, comprensive dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate e dei dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico, e non solo limitatamente a quelli evoluti, cosiddetto POS smart, e a quelli dotati di particolari caratteristiche tecniche individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che sono tenuti a dotarsi di un terminale di pagamento:

  • commercianti
  • artigiani
  • attività di ristorazione
  • professionisti che esercitano in proprio e hanno un rapporto diretto con il cliente (ad esempio: avvocati, notai, commercialisti, medici)
  • attività ricettive come hotel, B&B e agriturismi.

La sanzione quindi per coloro che effettuando l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali) non dovessero accettare anche pagamenti elettronici (le transazioni con carta e bancomat), salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, DL n. 179/2012), sarà pari ad un importo fisso di 30 euro più un aumento del 4% del valore dell’operazione rifiutata.

La violazione può essere contestata sia dal cliente al quale viene rifiutato il pagamento, oppure anche tramite un’attività di accertamento della Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate.

Fondo perduto per l’avvio di nuove imprese 2022

COS’È

Misura agevolativa per sostenere l’avvio di nuove imprese lombarde e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione di nuove imprese.

La dotazione finanziaria messa a disposizione da Regione Lombardia è pari a 1.000.000,00 euro.

 A CHI SI RIVOLGE

  • Micro, piccole e medie imprese lombarde (sede legale e operativa) che hanno aperto una nuova impresa dal 01/01/2022;
  • I lavoratori autonomi con partita iva individuale (attribuita e attiva dal 01/01/2022) non iscritti al Registro imprese.

Sono escluse le attività dei settori agricoltura, pesca e silvicoltura, nonché le attività finanziarie e assicurative.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di 10.000,00 euro. L’investimento minimo dovrà essere di almeno 3.000,00 euro.

 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per l’avvio della nuova impresa/attività sostenute dalla data iscrizione Registro Imprese/attribuzione partita iva. In particolare, sono ammissibili, al netto dell’IVA:

Spese di natura capitale (pari almeno al 50% delle spese complessive)

  • Acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi nuovi (sono esclusi gli autoveicoli);
  • Acquisto di software gestionale, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale del progetto;
  • Acquisto di hardware (escluse spese per smartphone e cellulari);
  • Registrazione e sviluppo di marchi e brevetti.

Spese di natura corrente

  • Onorari notarili e costi relativi alla costituzione;
  • Onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio dell’impresa;
  • Consulenze specialistiche per la registrazione di marchi e brevetti;
  • Canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
  • Sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione logo aziendale, sito web, registrazione del dominio) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari e banner)

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, sul sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 14.00 del 4 aprile 2022 fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023, complete della documentazione di spesa e di pagamento.

 

Di Camera di Commercio Varese – Futuro Impresa Territorio

Il potere sanzionatorio del datore di lavoro

Il codice civile e lo statuto dei lavoratori riconoscono in capo al datore di lavoro l’esercizio del c.d. potere disciplinare, ovvero la possibilità di applicare al lavoratore inadempiente specifiche sanzioni, variamente modulate dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Lo statuto dei lavoratori ha disciplinato una procedura, e specificato caratteristiche e requisiti delle prescritte formalità.

L’art. 2086 c.c. riconosce in capo al datore di lavoro il potere di impartire direttive alle quali il lavoratore deve prestare obbedienza.

Il potere direttivo rimarrebbe privo di efficacia concreta laddove l’ordinamento non garantisse al datore di lavoro il potere di disciplinare l’art, 2106, “ovvero la possibilità di sanzionare entro limiti ben definiti gli inadempimenti del dipendente rispetto agli obblighi contrattuali”.

L’art. 7 dello statuto dei lavoratori introduce a tutela del lavoratore incolpato, delle garanzie procedurali e sostanziali in larga misura derivante dal diritto penale.

La contestazione d’addebito

È un atto conclusivo di una propedeutica indagine preliminare necessaria ad acquisire ogni elemento utili relativo ai fatti oggetto di contestazione.
La contestazione deve essere necessariamente in forma scritta e deve essere tempestiva, specifica e immutabile.
La contestazione d’addebito deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque violazioni previsti agli art. 2104 e 2105 c.c..

La sospensione cautelare nelle more del procedimento disciplinare

Nei casi in cui un lavoratore possa costituire un fondato pericolo, il datore di lavoro può adottare nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, normalmente comunicata con la contestazione disciplinare.
La sospensione cautelare esprime un potere di autotutela dell’imprenditore, ma non costituisce un una sanzione disciplinare.
E’ noto che la sospensione facoltativa porti ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro, il quale deve tener conto non solo della gravità dei fatti per i quali si procede, ma anche l’opportunità affrontare il rischio nella misura cautelare, posto che potrebbe rivelarsi non giustificato all’esito del procedimento disciplinare.
il procedimento si può esaurire con:

  • Licenziamento del dipendenteà in questo caso occorre anticipare la risoluzione del rapporto, oppure se il recesso avviene con giusta causa con effetto immediato.
  • Sanzione conservativa del dipendenteà il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso e il dipendente avrà diritto alle retribuzioni non percepite.

La ricezione della contestazione e la presentazione delle giustificazioni

La contestazione disciplinare rappresenta un atto recettizio, che in caso di consegna postale o a mani proprie si considera irrilevante il rifiuto del lavoratore, e la consegna si considera perfezionata al momento del rifiuto.
Il lavoratore, ricevuta la contestazione ha 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni.
Le giustificazioni possono essere svolte tramite un’audizione orale o scritta, l’obbligo di convocare il dipendente da parte del datore di lavoro sorge solo nel momento in cui il lavoratore faccia richiesta di essere ascoltato a propria difesa.