1 PREMESSA
Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bi- lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.
2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.
Riforma dell’IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali – Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione” |
Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:
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Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali |
A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:
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Modifica alla disciplina delle addizionali regionali |
Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF per l’anno 2022, in particolare:
Aumento delle addizionali comunali all’IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari. Una delle misure previste a tale fine è l’istituzione di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento. |
Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo |
Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali |
Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione. Credito d’imposta per i beni materiali “4.0” Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
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Credito d’imposta per ricerca, sviluppo |
Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione. In particolare:
– per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; – per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro. |
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l’importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro. |
Sospensione degli ammortamenti – Estensione al bilancio 2021 |
Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020. La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento. |
Rivalutazione dei beni d’impresa |
Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni). È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni). Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24. Beni diversi dai marchi e dall’avviamento Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:
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Incentivo alle aggregazioni aziendali |
Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE. Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasforma- bili, pari a 500 milioni di euro. |
Interventi |
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. |
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” |
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2021. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:
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Interventi antisismici (sismabonus) – Proroga |
Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di de- trazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies. |
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga |
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus. |
Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità |
Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:
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Nuova detrazione per le barriere architettoniche |
Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare:
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Proroga del c.d. “bonus facciate” |
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%. |
Proroga del c.d. “bonus verde” |
È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:
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Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici |
In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020. |
Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito |
Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:
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Detrazione IRPEF per i giovani inquilini |
Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del con- tratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente). Ambito soggettivo L’agevolazione riguarda i giovani:
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Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF |
Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai red- diti fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti. Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022 Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:
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Docenti e ricercatori – Proroga del regime agevolato |
Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli minorenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento. |
Compensi erogati da enti sportivi operanti nella Provincia autonoma |
Sono qualificati come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia autonoma di Bolzano. |
Potenziamento degli investimenti in PIR |
I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 – 114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:
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Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale – Incremento a 2 milioni di euro a regime |
Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:
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Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio |
In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:
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Cartelle di pagamento – Posticipazione dei termini di pagamento |
Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di paga- mento è di 180 giorni e non di 60 giorni. |
Contributi |
Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon- do perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti. |
Sospensione versamenti |
Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sporti- va, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
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Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale – Recupero |
Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA. |
Aggi di riscossione – Riforma |
Si prevede di riformare, dall’1.1.2022, l’aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale. Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale. |
Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021 – Rinvio al 2024 |
Viene rinviata all’1.1.2024 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi. In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:
L’art. 5 co. 15-sexies del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell’IVA. |
Percentuali di compensazione IVA |
Anche per l’anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72, vengono fissate al 9,5%. |
Aliquota IVA per le somministrazioni di gas del primo trimestre 2022 |
Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Alla misura descritta si accompagna, tra l’altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. |
Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile |
Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%. |
Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni) |
Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta). |
Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36 |
Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età. Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36 L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022. L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:
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Agevolazioni per l’edilizia convenzionata nella provincia autonoma di Bolzano |
Mediante una norma di interpretazione autentica dell’art. 32 co. 2 del DPR 601/73, avente quindi portata retroattiva, viene previsto che gli atti di trasferimento di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano, scontano l’imposta di registro fissa e vanno esenti dalle imposte ipotecarie e catastali a norma dell’art. 32 del DPR 601/73. |
IMU – Riduzione per i pensionati residenti all’estero |
Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%. L’agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021 e riguarda sia l’IMU che la TARI. Dall’1.1.2021, pertanto, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:
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IMU – Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti |
Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU. L’agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l’esercizio dell’attività economica. I criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM. L’agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 sugli aiuti “de minimis”. |
Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio |
Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio. Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:
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Esenzione dal “canone unico” per le attività del Centro Italia colpite dal sisma |
Per l’anno 2022, il “canone unico” di cui all’art. 1 co. 816 – 847 della L. 160/2019 non è dovuto per le attività, individuate dall’art. 1 co. 997 della L. 145/2018, con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24.8.2016, ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al DL 189/2016. |
Proroga esenzione imposta di bollo sui certificati digitali |
Viene estesa all’anno 2022 l’operatività dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall’art. 62 co. 3, quarto periodo, del DLgs. 82/2005. |
Proroga esenzione imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini |
Viene prorogata per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo, introdotta (limitata- mente al 2021) dall’art. 10-bis del DL 22.3.2021 n. 41 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento. |
Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” |
È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative: • all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”); • all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). |
Misure per il sostegno al credito delle imprese |
Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese. Fondo di Garanzia PMI È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:
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Legge Sabatini |
Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro. |
Imprenditoria femminile |
Sono estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile. |
Bonus TV |
Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione. |
Incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli |
Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA, all’imposta di bollo e all’IPT). |
Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) |
È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:
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Nuovo importo finanziabile con microcredito |
È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di micro- credito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:
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Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno |
Viene modificato il perimetro “geografico” dell’agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un’intensità di aiuto maggiore. |
Credito d’imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici |
Viene prorogato al 2022 il c.d. “Sport bonus”, ma soltanto per i titolari di reddito d’impresa. |
Credito d’imposta per l’attività fisica adattata Credito d’imposta per sistemi di accumulo |
Viene riconosciuto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per le spese sostenute per fruire dell’“attività fisica adattata”. |
Credito d’imposta per le imprese editrici |
Viene prorogato al 2022 e 2023 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa. |
Credito d’imposta per sistemi di accumulo |
Viene previsto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. |
Credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua |
Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile. |
Credito d’imposta per impianti di compostaggio |
Viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate entro il 31.12.2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. |
Credito d’imposta per il contrasto della povertà educativa minorile |
È esteso al 2024 il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati, nei confronti delle fondazioni bancarie che sostengono il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. |
3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2022.
Misure generali per il riordino dei trattamenti di integrazione salariale |
Vengono introdotte diverse disposizioni con l’intento di effettuare un riordino della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari già regolati dal DLgs. 14.9.2015 n. 148. Campo di applicazione Si dispone l’ampliamento del novero dei destinatari:
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Novità in materia di CIGS |
Vengono previsti una serie di interventi che riguardano nello specifico i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), così come disciplinata dagli artt. 19 – 25-bis del DLgs. 148/2015. Ampliamento del campo di applicazione della CIGS Modificando l’art. 20 del DLgs. 148/2015, al fine di ampliare il campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, viene stabilito che a partire dal 2022:
• dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di CIGS, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti; • delle imprese del trasporto aereo e dei partiti e movimenti politici. Il contributo in questione trova applicazione nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore. |
Accordo di transizione occupazionale e relativo incentivo alle assunzioni |
Introducendo il nuovo art. 22-ter del DLgs. 148/2015, viene definita la disciplina del- l’accordo di transizione occupazionale.
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Novità in materia di Fondi |
Vengono introdotte novità in merito ai Fondi di solidarietà disciplinati dal DLgs. 148/2015.
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Misure in materia CISOA |
Con riferimento alla Cassa integrazione per i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) ex art. 8 della L. 8.8.72 n. 457, la legge di bilancio prevede che:
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Modifiche al contratto di espansione |
Per quanto riguarda il contratto di espansione introdotto in via sperimentale dall’art. 41 del DLgs. 148/2015 (ossia, un ammortizzatore sociale finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi), la legge di bilancio prevede:
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Misure in materia di delocalizzazione |
Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo in caso di cessazione dell’attività produttiva, i datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti, e che intendano:
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Esonero contributivo dello 0,8% della quota IVS |
Per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero:
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Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello |
Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, viene riconosciuto l’esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 27.12.2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Datori di lavoro Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. |
Esonero contributivo lavoratori delle cooperative |
Le società cooperative che si costituiscono, a decorrere dall’1.1.2022, ai sensi dell’art. 23 co. 3-quater del DL 22.6.2012 n. 83 (ovverosia costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi) possono fruire di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. L’esonero:
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Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti |
L’esonero contributivo in favore degli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti under 40, previsto dall’art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160, viene esteso anche al 2022. L’esonero:
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Esonero contributivo lavoratrici madri |
In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico. L’esonero:
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Incentivo per l’occupazione di lavoratori di imprese in crisi |
L’agevolazione introdotta dall’art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 viene riconosciuta anche ai datori di lavoro privati che nel periodo ivi considerato assumono:
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Tirocinio – Revisione della disciplina |
Vengono abrogati i co. 34, 35 e 36 dell’art. 1 della L. 92/2012, procedendo così al riordino della disciplina sul tirocinio, con un inasprimento delle regole per evitarne un uso distorto, e alla differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare. Nuove linee guida per i tirocini diversi da quelli curriculari Il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
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Piani formativi aziendali |
Modificando l’art. 118 co. 1 della L. 23.12.2000 n. 388, si dispone che con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale. I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 11, 21 co. 1, lett. a), b) e c), e 30 del DLgs. 148/2015. |
Apprendistato professionalizzante per i lavoratori in CIGS |
A decorrere dall’1.1.2022, è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 47 co. 4 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n.148 (finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero). Tale misura è riconosciuta al fine di permettere ai suddetti lavoratori di potersi qualificare o riqualificare professionalmente. |
Apprendistato professionalizzante sportivi |
Viene disposta una riduzione, da 29 a 23 anni, del limite massimo di età previsto dall’art. 44 co. 1 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, in caso di assunzione di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante da parte di società e associazioni sportive professionistiche. |
Esonero accantonamento quote TFR |
Si prevede la proroga anche per gli anni 2022 e 2023 degli esoneri previsti dall’art. 43-bis del DL 28.9.2018 n. 109 e riguardanti:
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Estensione dell’indennità NASPI |
Vengono modificati gli artt. 2 – 4 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, introducendo alcune novità in materia di NASpI riguardanti:
• dal primo giorno del sesto mese di fruizione; • ovvero dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda. |
Modifiche alla “DIS-COLL” |
Viene modificata la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rap- porto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “DIS-COLL”), introducendo all’art. 15 del DLgs. 22/2015 il co. 15-quinquies che:
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Politiche attive lavoratori autonomi |
Sono estese anche ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma nazionale “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL). Queste sono erogate:
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Indennità lavoratori fragili |
Ai lavoratori fragili dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all’art. 26 co. 2 del DL 18/2020, viene riconosciuta un’indennità una tantum pari a 1.000,00 euro per l’anno 2022, qualora:
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Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale |
Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale”, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al fine di sostenere economicamente i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. |
Indennità per i lavoratori dei call center |
Viene disposto, anche per l’anno 2022, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148. |
Indennità per fermo pesca |
Viene finanziata anche per l’anno 2022 l’indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo: • obbligatorio; |
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Indennità di maternità lavoratrici autonome |
Viene riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici:
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Congedo del padre lavoratore |
Dall’anno 2022 viene:
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Tutele previdenziali per i giornalisti |
Vengono introdotte importanti disposizioni finalizzate al potenziamento delle garanzie previdenziali e assicurative per i giornalisti. Vengono inoltre regolamentati gli strumenti di sostegno al reddito (CIG e disoccupazione) e prevista una gestione assicurativa INAIL analoga a quella della generalità dei lavoratori dipendenti. |
Modifiche al reddito di cittadinanza |
In materia di reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), oltre al rifinanziamento strutturale della misura, sono previste novità riguardo:
Meccanismo di riduzione mensile Viene introdotto un meccanismo di riduzione mensile in base al quale l’importo del reddito di cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quota A), viene ridotto di una somma pari a 5,00 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua. |
Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza |
L’incentivo all’assunzione previsto dall’art. 8 del DL 28.1.2019 n. 4 per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) a tempo pieno e indeterminato (anche mediante il contratto di apprendistato) viene esteso anche ai datori di lavoro che procedano all’assunzione di tali lavoratori con contratto:
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Modifiche alla pensione anticipata “Quota 100” |
Viene prorogato anche per il 2022 – modificando i requisiti anagrafici richiesti – il diritto di accesso alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019- 2021 dall’art. 14 del DL 28.1.2019 n. 4, originariamente definita pensione “Quota 100”. |
Proroga dell’anticipo pensionistico “Opzione donna” |
Anche per il 2022 è possibile richiedere l’accesso al trattamento pensionistico anticipa- to c.d. “Opzione donna” di cui all’art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021 e non più il 31.12.2020, come da disposizione previgente. Alle predette lavoratrici è richiesta:
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Proroga dell’APE sociale |
Per quanto riguarda l’APE sociale, ossia l’anticipo pensionistico a carico dello Stato di cui all’art. 1 co. 179 della L. 11.12.2016 n. 232, la legge di bilancio 2022:
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Fondo per il sostegno della parità salariale di genere |
La legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) aveva previsto l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Per tale Fondo la legge di bilancio 2022 dispone:
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Fondo per le attività di formazione propedeutiche alla certificazione di parità di genere |
Viene disposta l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di favori- re l’ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del DLgs. 198/2006. |
4 ULTERIORI NOVITÀ RILEVANTI
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2022.
Conclusione del programma di cashback |
Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cash- back”). |
Finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative |
Per i finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale delle società finanziarie partecipate appositamente costituite. |
Fondo rotativo per le operazioni di venture capital – Ampliamento dei beneficiari |
Le risorse del fondo rotativo per le operazioni di venture capital possono essere investite anche:
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Fondo di solidarietà per proprietari di immobili occupati abusivamente |
È istituito un Fondo di solidarietà a favore di proprietari di immobili a destinazione residenziale non utilizzati per effetto della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) e occupazione abusiva (633 c.p.). Le disposizioni attuative del Fondo saranno stabilite da un successivo decreto inter- ministeriale. |
Card cultura diciottenni |
A partire dall’1.1.2022, è prevista l’assegnazione di una card cultura elettronica, in favore dei soggetti:
La card cultura elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare:
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Contributo al Comune di Prato |
È attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, volto al sostegno economico delle imprese del settore tessile pratese, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. |