NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 PER LE IMPRESE – FISCO E AGEVOLAZIONI

NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE

Causa di esclusione dal regime forfetario (art. 1 co. 12 della L. 207/2024):

  • Modifica della soglia per l’applicazione del regime forfetario: dal 2025 il limite sale a 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e assimilati art. 49 e 50 del TUIR.

Contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici obbligatorio dall’01/01/2026 (art. 1 co. 74-77 della L. 207/2024):

  • Obbligo di integrare il processo di registrazione dei corrispettivi con i pagamenti elettronici.
  • I dati dei pagamenti elettronici devono essere trasmessi insieme ai corrispettivi, e vi deve essere un collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento e quelli di registrazione.
  • Sanzioni previste per omessa trasmissione o collegamento dei dati: da 100 a 4.000 euro, applicabili dal 1° gennaio 2026.

Assicurazione per rischi catastrofali

  • Il termine per stipulare un’assicurazione contro calamità naturali è differito al 31 marzo 2025.
  • Obbligo valido per imprese con sede in Italia o una stabile organizzazione in Italia, per danni a terreni, fabbricati, impianti e macchinari.

Deducibilità delle Quote di Ammortamento dell’Avviamento e Altre Attività Immateriali (art. 1 co. 16 della L. 207/2024):

  • Modifica del regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse relative all’avviamento e altre attività immateriali, che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA).
  • Le quote di ammortamento non ancora dedotte fino al 31.12.2017 sono deducibili scaglionatamente, con modifiche rispetto alla normativa precedente (L. 145/2018, L. 160/2019).
  • La legge di bilancio 2025 differisce la deduzione della quota del 13% prevista per i periodi d’imposta dal 2025 al 2027.

Deducibilità delle Perdite Attese su Crediti (art. 1 co. 17 della L. 207/2024):

  • I componenti reddituali derivanti dal modello IFRS 9, relativi alle perdite attese su crediti, sono deducibili:
    • 10% nel periodo d’imposta di prima adozione (2018 per soggetti “solari”).
    • Il restante 90% in quote costanti dal 2019 al 2027.
  • La legge di bilancio 2025 rinvia la deduzione del 10% per i periodi 2025 e 2026.

Modifica ai Criteri di Deduzione delle Perdite d’Impresa e delle Eccedenze ACE (art. 1 co. 18 della L. 207/2024):

  • Limitazione temporanea nell’utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE, applicabile a specifici soggetti.
  • Le perdite sono deducibili in misura non superiore al 54% del maggior reddito imponibile determinato dai rinvii.

Ricalcolo degli Acconti (art. 1 co. 19-20 della L. 207/2024):

  • Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 12.2025 e ai quattro successivi (si tratta degli anni dal 2025 al 2029, per i soggetti “solari”) al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione:
  • delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicura- zioni;
  • delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA);
  • dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall’IFRS 9;
  • delle perdite d’impresa e delle eccedenze
  • Divieto di utilizzo dei maggiori acconti 2025 e 2026 in compensazione, sia orizzontale che verticale.

Exemption per società ed enti commerciali non residenti:

  • La rivalutazione non si applica per determinare le plusvalenze e minusvalenze per le società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese (art. 1 co. 81, lett. a) e c), 82 e 83 della L. 207/2024):

  • Le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) non concorrono al reddito dei dipendenti se pagate con mezzi tracciabili (es. carte di debito, bonifici, assegni).
  • Le spese devono essere tracciabili per essere deducibili dal reddito d’impresa e IRAP.
  • La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2024.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti (art. 1 co. 81 lett. b) 82 e 83 della L. 207/2024):

  • Anche per i professionisti, le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) devono essere pagate tramite mezzi tracciabili per essere deducibili.
  • La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2024.

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza per le imprese (art. 1 co. 81 lett. d) 82 e 83 della L. 207/2024):

  • Le spese di rappresentanza e omaggi sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili (carte, bonifici, ecc.).
  • La modifica riguarda solo le spese di rappresentanza, mentre le spese di pubblicità e sponsorizzazione continuano a essere deducibili anche se pagate in contante.
  • La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2024.Inizio modulo

Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice:

  • Sono riaperti i termini per l’assegnazione/cessione agevolata ai soci e per la trasformazione in società semplice di società commerciali.
  • Le operazioni devono essere effettuate entro il 30.9.2025.
  • Imposte sostitutive:
      • 8% sulle plusvalenze (10,5% per le società non operative).
      • 13% sulle riserve in sospensione d’imposta.
  • Riduzione delle aliquote dell’imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali.
  • Le imposte sostitutive devono essere versate in due rate: 60% entro il 30.9.2025 e 40% entro il 30.11.2025.

Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale:

  • Riaperti i termini per l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale.
  • L’opzione per l’estromissione deve essere esercitata entro il 31.5.2025.
  • Imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze per i beni destinati a finalità estranee all’impresa.
  • Versamento delle imposte sostitutive in due rate: 60% entro il 30.11.2025 e 40% entro il 30.6.2026.

Cinque per mille dell’IRPEF – Proroga al 2025 per le ONLUS:

  • La disciplina transitoria per le ONLUS è estesa al 2025.
  • Fino al 31.12.2025, le ONLUS possono continuare a beneficiare del 5 per mille.
  • Dal 2026, gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS saranno i beneficiari del 5 per mille.Inizio modulo

NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1 co. 84-85 della L. 207/2024):

  • Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare la morosità dei creditori prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro.
  • Se il creditore risulta moroso, il pagamento deve essere sospeso fino a coprire l’importo dovuto e l’Agenzia della Riscossione attiva il pignoramento presso terzi.
  • Per pagamenti relativi a stipendi o altre indennità legate al rapporto di lavoro, la soglia per la segnalazione del datore di lavoro pubblico all’Agente della riscossione è ridotta a 2.500 euro, mentre la soglia per attivare il pignoramento resta a 5.000 euro.
  • Le disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2026.
  1. Sottoscrizione digitale dei PVC (art. 1 co. 86 della L. 207/2024):
  • I processi verbali di constatazione (PVC) possono essere sottoscritti digitalmente
  • Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate per la sottoscrizione digitale dei verbali deve essere adottato di concerto con il Comandante Generale della Guardia di Finanza.

NOVITA’ IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2018-2022

Regime del ravvedimento (art. 7 del DL 155/2024):

  • Estensione del ravvedimento 2018-2022 anche ai soggetti ISA con ricavi e compensi fino a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari.
  • Il ravvedimento si applica per le annualità 2018-2022, in caso di:
    • Cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19.
    • Non normale svolgimento dell’attività.
    • Imprese multiattività (se l’importo dei ricavi dichiarati per le attività non prevalenti supera il 30% del totale dei ricavi).

Modalità di versamento per soggetti in regime di trasparenza fiscale:

  • Possibilità di versare l’imposta sostitutiva per il ravvedimento direttamente da parte dell’associazione o società in regime di trasparenza fiscale, invece che dai singoli soci o associati.

Concordato preventivo biennale (art. 7-bis DL 155/2024):

  • Riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025.
  • I soggetti ISA che non hanno aderito entro il 31.10.2024 possono farlo presentando una dichiarazione integrativa entro il 12.12.2024.

Modifica del concordato preventivo biennale (art. 7-quinquies DL 155/2024):

  • Modifica della causa di esclusione/decadenza/cessazione dal concordato preventivo biennale.
  • L’esclusione si applica solo in caso di aumento del numero dei soci o associati. Le modifiche che comportano una diminuzione del numero dei soci o associati, o che lo lasciano invariato, non sono rilevanti.

NOVITA’ IN TEMA DI IVA, ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

 Legge di Bilancio 2025: contribuzione INPS Artigiani e Commercianti ridotta al 50% per tre anni a favore dei nuovi iscritti

  • Il comma 186 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) è stata introdotta una misura di agevolazione contributiva rivolta ai lavoratori iscritti nel 2025 per la prima volta alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti. Tale agevolazione, subordinata a specifica istanza, consente di versare i contributi previdenziali ridotti al 50%, per i primi tre anni di iscrizione.

 Divieto di Fatturazione Elettronica per Prestazioni Sanitarie:

  • Il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche viene prorogato fino al 31 marzo 2025.
  • Riguarda anche i soggetti non tenuti a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS).

Regime di “Decommercializzazione” IVA per Enti Associativi (Proroga):

  • Il regime di “decommercializzazione” IVA per operazioni rese da enti associativi viene prorogato fino al 31 dicembre 2025.
  • L’abolizione del regime e l’introduzione di nuove esenzioni IVA è rimandata al 2026.

 Revisione della “web tax” (art. 1 co. 21-22 della L. 207/2024):

  • Interventi sull’imposta sui servizi digitali (ISD), che gravava al 3% sui ricavi derivanti dai servizi digitali.
  • Modifiche principali:
    • Eliminazione della soglia di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia (5,5 milioni di euro).
    • Ora sono soggetti passivi tutti coloro che realizzano ricavi da servizi digitali nel territorio italiano e ricavi complessivi di almeno 750 milioni di euro.
  • Introduzione dell’obbligo di versamento di un acconto del 30% dell’imposta dovuta, da versare entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, con saldo entro il 16 maggio dell’anno successivo.

IVA su formazione resa a società di lavoro interinale (art. 1 co. 38-44 della L. 207/2024):

  • Le prestazioni di formazione rese a favore delle agenzie per il lavoro (somministrazione di lavoro) e da enti finanziati tramite il fondo bilaterale sono ora imponibili ai fini IVA.
  • Comportamenti pregressi: I comportamenti precedenti alla modifica sono fatti salvi, senza possibilità di rimborsi di imposta.
  • Liti pendenti: Le controversie in corso sul trattamento IVA delle prestazioni formative possono essere definite:
    • Versando la maggiore IVA accertata senza sanzioni o interessi.
    • Presentando la prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta.
  • Procedura per definizione delle liti:
    • Il giudizio viene sospeso per 90 giorni.
    • L’Agenzia delle Entrate verifica il pagamento e comunica al contribuente entro 30 giorni.
    • Il contribuente deve fornire la prova del pagamento entro 90 giorni, per estinguere il giudizio con compensazione delle spese

Aliquota IVA conferimento rifiuti in discarica (art. 1 co. 49 L. 207/2024):

  • Modificato l’ambito applicativo dell’aliquota IVA del 10% per alcune prestazioni relative alla gestione e stoccaggio dei rifiuti.
  • Escluso il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero di energia, tornando all’aliquota IVA ordinaria (22%).

Reverse charge nel settore della logistica (art. 1 co. 57-58 L. 207/2024):

  • Introduzione del reverse charge per alcune prestazioni di servizi nel settore della logistica, previa deroga dalla direttiva IVA da parte dell’Unione Europea.
  • In via transitoria, è previsto un regime opzionale per il versamento dell’IVA a carico del committente.
  1. IVA versata dal committente nel settore della logistica (art. 1 co. 59-63 L. 207/2024):
  • In attesa della deroga, è introdotto un regime transitorio che consente al committente di versare l’IVA, con comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
  • La fattura è emessa dal prestatore e l’IVA è versata dal committente tramite modello F24.
  • Escluso per alcune prestazioni già assoggettate a reverse charge o split payment.

Aliquota IVA attività alpinistica (art. 1 co. 64-65 L. 207/2024):

  • Introduzione di un’aliquota IVA del 5% per corsi di attività sportiva alpinistica impartiti da professionisti iscritti in albi.
  • L’aliquota si applica fino all’entrata in vigore della riforma IVA per le associazioni (1.1.2026).

Riduzione delle accise sulla birra (art. 1 co. 72-73 della L. 207/2024):

  • Dal 2025, riduzione delle accise sulla birra artigianale prodotta da piccoli birrifici con produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri del 50%.
  • Per birrifici con produzione tra 10.000 e 60.000 ettolitri, le accise sono ridotte del 30% (fino a 30.000 ettolitri) e del 20% (fino a 60.000 ettolitri).
  • Applicazione delle disposizioni del DM 4.6.2019, modificato dal DM 21.3.2022.

 Accesso ai dati della fatturazione elettronica (art. 1 co. 80 della L. 207/2024):

  • L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può accedere ai dati delle fatture elettroniche, già accessibili alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, per controllare la cessione di prodotti assoggettati ad accisa.
  • Misure di sicurezza devono essere adottate per proteggere i dati personali.

Beni confiscati per reati tributari

  • I beni sequestrati diversi da denaro e risorse finanziarie nei procedimenti per reati tributari possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi dell’amministrazione finanziaria per scopi operativi.

Misure sul contributo unificato nei processi civili

  • Autorizzazioni alla ricerca telematica dei beni da pignorare:
    • Contributo unificato non dovuto per istanze presentate all’ufficiale giudiziario dopo il termine ex art. 482 c.p.c.
    • Contributo dovuto se l’istanza è presentata al presidente del tribunale prima della notifica del precetto o del termine ex art. 482 c.p.c., in caso di urgenza.
  • Omesso pagamento del contributo unificato:
    • Introduzione di un nuovo comma che vieta l’iscrizione a ruolo delle cause civili senza il pagamento del contributo unificato di almeno 43 euro.
  • Riscossione del contributo unificato omesso:
    • Se non pagato entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo, l’importo dovuto viene immediatamente iscritto a ruolo con:
      • Addebito di interessi legali.
      • Applicazione di una sanzione del 70% dell’importo non versato.
    • La riscossione è affidata a Equitalia Giustizia S.p.A. o all’ufficio competente.
  • Contributo unificato per accertamento della cittadinanza:
    • Incremento dell’importo da 518 a 600 euro per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

Modifiche alle spese giudiziali civili e penali

  • Abrogazione del versamento alla cassa di previdenza dei cancellieri:
    • Eliminato l’obbligo di destinare una percentuale delle somme recuperate per spese processuali alla cassa di previdenza dei cancellieri.
  • Diritti per atti e documenti su supporto non cartaceo:
    • Esteso il diritto forfetizzato al rilascio di atti e documenti, non solo ai documenti.
  • Esonero dai diritti per copie senza attestazione di conformità:
    • Applicabile solo se le copie vengono estratte direttamente dai soggetti abilitati (senza l’intervento di personale di cancelleria).
  • Diritti per trasmissione di copie nel processo penale telematico:
    • Introdotto un nuovo articolo (art. 269-bis) che prevede:
      • 25 euro per supporti fisici (es. USB, CD, DVD).
      • 8 euro per trasmissioni telematiche (es. PEC, portali).
  • Aggiornamento tabella diritti forfetizzati:
    • Modificata l’allegato 8 del DPR 115/2002 con le nuove tariffe per copie e trasmissioni di dati.

Novità in materia di giochi (art. 1 co. 89-93 della L. 207/2024):

  • Parificazione tra giochi a distanza: Stessa aliquota d’imposta per giochi di abilità, bingo, giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte (DLgs. 504/98).
  • Trasferimento sale Bingo: Allentate le restrizioni al trasferimento durante la proroga delle concessioni.
  • Montepremi Bingo: Dal 1/1/2025 fissato al 70%-71% del prezzo delle cartelle per ridurre concorrenza sleale.
  • Imposta unica scommesse (dal 1/1/2025):
    • Giochi a distanza e bingo: 25,5% delle somme non restituite.
    • Scommesse sportive: 20,5% su rete fisica, 24,5% a distanza.
    • Eventi simulati: 24,5% sulla raccolta al netto delle vincite.
    • Scommesse ippiche: 20,5% su rete fisica, 24,5% a distanza

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

 IRES Premiale:

  • Introduzione della “IRES premiale”, riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per il solo 2025 per le società che accantonano almeno l’80% degli utili dell’esercizio 2024.
  • Investimenti in beni 4.0 e 5.0 sono obbligatori per almeno il 30% degli utili accantonati, con investimenti di minimo 20.000 euro.
  • Requisiti occupazionali: non deve diminuire il numero di lavoratori e deve esserci un incremento occupazionale almeno dell’1% tramite assunzioni a tempo indeterminato.

Cause di Decadenza per IRES Premiale:

  • Decadenza dall’agevolazione se gli utili accantonati sono distribuiti o gli investimenti dismessi entro un determinato periodo.

Modifiche al Credito d’Imposta per Investimenti 4.0:

  • Abrogazione del credito d’imposta per beni immateriali 4.0 dal 2025, con possibilità di prenotazione fino al 31 dicembre 2024.
  • Introduzione di un tetto massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro per investimenti in beni materiali 4.0 nel 2025.

Incremento delle Risorse per Monitoraggio Credito d’Imposta:

  • Incremento di 4.690 milioni di euro per il monitoraggio del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

Credito d’imposta Transizione 5.0 – Modifiche (art. 1 co. 427 – 448 della L. 207/2024)

  • Beneficiari: Oltre alle imprese, anche le ESCO (società di servizi energetici certificate) possono beneficiare del credito d’imposta per progetti di innovazione.
  • Incremento dell’aliquota:
    • Aliquota del 35% estesa agli investimenti fino a 10 milioni di euro (precedentemente limitata a 2,5 milioni).
    • Aliquota del 5% per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro.
  • Incrementi per impianti fotovoltaici:
    • 130% per moduli fotovoltaici con efficienza ≥21,5%.
    • 140% per celle fotovoltaiche ≥23,5% di efficienza.
    • 150% per moduli bifacciali a celle ad eterogiunzione con efficienza ≥24%.
  • Determinazione risparmio energetico: Verifica del risparmio per le società di locazione operativa in base ai consumi energetici del noleggiante o locatario.
  • Cumulo con altre agevolazioni: Possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES, ZLS e altri aiuti da fonti europee, senza sovrapposizione nei costi.
  • Decorrenza retroattiva: Le modifiche si applicano retroattivamente a partire dall’1.1.2024.

Super Deduzione Nuove Assunzioni – Proroga per il 2025, 2026 e 2027 (art. 1 co. 399 – 400 della L. 207/2024)

  • Proroga dell’incentivo: La super deduzione per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato è prorogata fino al 2027.
  • Calcolo incrementi occupazionali: L’incentivo è calcolato su base “mobile”, ossia confrontando l’occupazione tra periodi d’imposta successivi (2025, 2026, 2027).
  • Determinazione acconti: Per calcolare gli acconti, si usano importi storici o previsionali per il periodo successivo.

Riversamento del Credito d’Imposta per Ricerca e Sviluppo – Contributo in conto capitale (art. 1 co. 458-460 della L. 207/2024)

  • Credito d’imposta per ricerca: Contributo in conto capitale per chi ha riversato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, limitatamente alle spese non ammissibili.
  • Fondi: Il fondo per il contributo ha una dotazione di:
    • 60 milioni di euro per il 2025.
    • 50 milioni di euro per il 2026.
    • 80 milioni di euro per il 2027.
    • 60 milioni di euro per il 2028.
  • Modalità di erogazione: Saranno definiti con un decreto ministeriale entro 60 giorni dalla legge di bilancio.

Credito d’Imposta per la Quotazione delle PMI – Proroga al 2027 (art. 1 co. 449 della L. 207/2024)

  • Proroga: Il credito d’imposta per le PMI che si quotano in borsa è prorogato fino al 31.12.2027.
  • Limiti di spesa:
    • 6 milioni di euro per il 2025.
    • 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Nuova Sabatini – Rifinanziamento (art. 1 co. 461 della L. 207/2024)

  • Rifinanziamento: L’autorizzazione di spesa per la “Nuova Sabatini” è incrementata:
    • 400 milioni di euro per il 2025.
    • 100 milioni di euro per il 2026.
    • 400 milioni di euro per ogni anno dal 2027 al 2029

Modifiche ai crediti d’imposta per il settore cinematografico e audiovisivo (art. 1 co. 869 L. 207/2024):

  • Elimina il riferimento al “carattere ordinario” della aliquota del 40% per il credito d’imposta per le opere cinematografiche e audiovisive.
  • Modifica il credito massimo onnicomprensivo per compensi a registi, sceneggiatori, attori e altre figure professionali, rimandando alla definizione dei decreti attuativi.

Fondo di garanzia PMI (art. 1 co. 450-454)

  • Proroga al 31.12.2025 delle operatività del Fondo di garanzia per PMI.
  • Introduzione di un premio aggiuntivo a carico dei finanziatori assistiti dal Fondo.

Fondo per la partecipazione dei lavoratori (art. 1 co. 457)

  • Istituzione di un fondo presso il MEF per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale, gestione e risultati d’impresa.

Credito d’imposta ristrutturazione alberghi (art. 14 co. 1 del DL 202/2024)

  • Proroga al 31.10.2025 per il completamento degli interventi agevolati.
  • Agevolazioni:
    • Credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute.
    • Contributi a fondo perduto per interventi eseguiti dal 7.11.2021 al 31.10.2025.

Obbligo di PEC per amministratori di società                       

  • Gli amministratori di società devono dotarsi di un domicilio digitale (PEC) e registrarlo presso il Registro delle imprese neo costituite.
  • Non sono previsti termini o sanzioni per il mancato adempimento.