NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE
Riforma IRPEF 2024 (art. 1 co. 2-3 L. 207/2024):
- Riduzione degli scaglioni di reddito: da 4 a 3 scaglioni.
- Nuove aliquote IRPEF a partire dal 2025:
- Fino a 28.000 euro → 23%.
- Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro → 35%.
- Oltre 50.000 euro → 43%.
- Precedente struttura degli scaglioni (fino al 2023):
- Fino a 15.000 euro → 23%.
- Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro → 25%.
- Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro → 35%.
- Oltre 50.000 euro → 43%.
Detrazione d’imposta per lavoratori dipendenti e redditi assimilati:
- Modifica art. 13 co. 1 lett. a) TUIR: aumento della detrazione da 1.880 a 1.955 euro per i lavoratori dipendenti (esclusi pensionati) e alcuni redditi assimilati con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a partire dal 2024.
Trattamento integrativo per redditi da lavoro dipendente e assimilati:
- Modifica art. 1 co. 1 DL 3/2020: il trattamento integrativo è riconosciuto solo se l’imposta lorda è superiore alla detrazione spettante (art. 13 co. 1 lett. a) TUIR), diminuita di 75 euro in relazione al periodo di lavoro nell’anno, per i redditi non superiori a 15.000 euro.
Riduzione del Cuneo Fiscale per Lavoratori Dipendenti (art. 1 co. 4-9 L. 207/2024):
- Misure per i lavoratori dipendenti (esclusi pensionati): riduzione del cuneo fiscale per redditi fino a 40.000 euro.
- Bonus per redditi fino a 20.000 euro: applicazione di una percentuale al reddito (7,1% per reddito fino a 8.500 euro, 5,3% fino a 15.000 euro, 4,8% oltre 15.000 euro). Il bonus non concorre alla formazione del reddito.
- Ulteriore detrazione per redditi tra 20.000,01 e 40.000 euro:
- 1.000 euro per reddito tra 20.000 e 32.000 euro.
- Detrazione decrescente per reddito tra 32.000 e 40.000 euro.
- Riconoscimento automatico da parte dei sostituti d’imposta al momento dell’erogazione delle retribuzioni.
- Recupero del bonus e della detrazione in caso di errore tramite il conguaglio fiscale o compensazione.
Riordino delle Detrazioni per Redditi Superiori a 75.000 Euro (art. 1 co. 10 L. 207/2024):
- Applicazione del nuovo art. 16-ter del TUIR per chi ha redditi superiori a 75.000 euro.
- Determinazione del reddito complessivo considerando il reddito dell’abitazione principale.
- Oneri esclusi dal riordino: spese sanitarie, investimenti in start-up innovative, premi assicurativi, ecc.
- Limite di spesa detraibile:
- 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro.
- 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro.
- Coefficiente di moltiplicazione per calcolare il limite di detrazione, in base al numero di figli a carico:
- 0,50 senza figli.
- 0,70 con un figlio.
- 0,85 con due figli.
- 1 con più di due figli o un figlio disabile.
- Parametrazione per redditi superiori a 120.000 euro con una riduzione progressiva delle detrazioni.
Spese scolastiche:
- Aumento del limite massimo detraibile per spese scolastiche a 1.000 euro, a partire dal 2025.
- Detrazione IRPEF del 19% applicabile per:
- Scuole dell’infanzia, primo ciclo e secondo ciclo di istruzione.
- Fino al 2024, il limite era di 800 euro.
Spese per cani guida:
- Aumento del limite di detrazione per i non vedenti che mantengono cani guida a 1.100 euro (fino al 2024 era 1.000 euro).
Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia:
- Abolizione delle detrazioni per figli a carico oltre i 30 anni di età non disabili (ora limite 30 anni per figli non disabili).
- Detrazione IRPEF per figli disabili senza limite di età.
- Detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, variabile in base al reddito e ai mesi di validità.
- Detrazione anche per figli del coniuge deceduto, purché conviventi con il coniuge superstite.
Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico:
- Detrazioni solo per ascendenti (genitori, nonni) conviventi con il contribuente.
- Abolizione delle detrazioni per altri familiari come coniugi separati, fratelli, suoceri, etc.
Detrazioni per cittadini extracomunitari:
- Abolizione delle detrazioni per familiari a carico di cittadini non UE o dello Spazio Economico Europeo, residenti all’estero.
Adeguamento delle addizionali regionali all’IRPEF (art. 1 co. 726-729 della L. 207/2024):
- Differito al 15 aprile 2025 il termine per approvare e pubblicare la legge sulle addizionali regionali IRPEF per il 2025.
- Le Regioni possono approvare aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito IRPEF precedenti per gli anni 2025-2027.
- Se non vengono approvate le modifiche entro i termini, si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti nell’anno precedente.
- Il termine per la trasmissione dei dati delle addizionali regionali è differito al 15 maggio 2025.
Adeguamento delle addizionali comunali all’IRPEF (art. 1 co. 750-752 della L. 207/2024):
- Differito al 15 aprile 2025 il termine per approvare la modifica degli scaglioni e delle aliquote delle addizionali comunali IRPEF per il 2025.
- I Comuni possono approvare aliquote differenziate sulla base degli scaglioni IRPEF precedenti per gli anni 2025-2027.
- Se non vengono approvate le modifiche, si applicano gli scaglioni e le aliquote dell’anno precedente.
- Il termine per la trasmissione delle delibere al Ministero dell’Economia è il 20 dicembre dell’anno di riferimento.
Proroga dei termini di versamento del secondo acconto IRPEF (art. 7-quater del DL 155/2024):
- La scadenza del secondo acconto IRPEF è prorogata al 16 gennaio 2025.
- La proroga riguarda solo le persone fisiche con partita IVA che nel 2023 abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.
- Non si applica a chi ha ricavi superiori a 170.000 euro, a chi non ha partita IVA o a soggetti diversi dalle persone fisiche.
- È possibile rateizzare il pagamento in cinque rate mensili con interesse del 4% annuo.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Fringe benefit (art. 1 co. 48 della L. 207/2024):
- Modifica della tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
- Per veicoli di nuova immatricolazione dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit sarà calcolato: 50% del costo chilometrico di 15.000 km per veicoli normali.
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- 20% per veicoli ibridi plug-in.
- 10% per veicoli elettrici a batteria.
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- Gli importi saranno calcolati netti e ragguagliati ad anno.
Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti (art. 1 co. 386-389 della L. 207/2024)
- Non imponibilità fino a 5.000 euro: I rimborsi o le somme erogate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e manutenzione dei fabbricati dei dipendenti neoassunti non concorrono al reddito fino a 5.000 euro all’anno per i primi 2 anni dall’assunzione.
- Condizioni: Applicabile a dipendenti con:
- Reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente.
- Trasferimento della residenza in un comune di lavoro a più di 100 km dal precedente.
- Dichiarazione rilasciata dal lavoratore riguardo alla residenza precedente.
- Rilevanza ai fini contributivi: L’esclusione dal reddito non si applica ai fini contributivi.
- Rilevanza ai fini ISEE: Le somme erogate o rimborsate sono rilevanti per l’ISEE e l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Fringe Benefit (art. 1 co. 390-391 della L. 207/2024)
- Incremento della soglia di non imponibilità (2025-2027):
- Aumento della soglia da 258,23 euro a:
- 1.000 euro per tutti i dipendenti.
- 2.000 euro per dipendenti con figli a carico.
- Aumento della soglia da 258,23 euro a:
- Ambito di applicazione: Include anche il rimborso di spese per:
- Utenze domestiche (acqua, energia, gas).
- Spese per locazione o interessi sul mutuo dell’abitazione principale.
- Adempimenti: I datori di lavoro devono informare le rappresentanze sindacali unitarie e i dipendenti devono dichiarare il diritto ai fringe benefit (inclusi i figli a carico).
Lavoro da remoto per i frontalieri in Svizzera (art. 1 co. 97 della L. 207/2024)
- Fino al 25% di telelavoro: I lavoratori frontalieri possono svolgere fino al 25% della loro attività lavorativa in modalità di telelavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera.
- Imposizione fiscale: L’attività di telelavoro è considerata come svolta nel paese di residenza del lavoratore.
Regime delle retribuzioni convenzionali – Norma interpretativa (art. 1 co. 98 della L. 207/2024)
- Il ritorno settimanale al domicilio in Italia non fa venire meno il carattere continuativo del lavoro svolto all’estero. I redditi da lavoro estero (oltre 183 giorni all’anno) continuano a beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali anche se il lavoratore torna in Italia una volta a settimana.
Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività (art. 1 co. 385 della L. 207/2024):
- Riduzione dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5% sui premi di risultato per il triennio 2025-2027.
Imposta sostitutiva del 5% per lavoro straordinario degli infermieri (art. 1 co. 354-355 della L. 207/2024):
- Introduzione di un’imposta sostitutiva del 5% su compensi per straordinari degli infermieri, applicabile dal 2025.
- Esclusi i compensi erogati fino al 12.01.2025 ma riferiti al 2024.
Modifiche all’imposta sostitutiva sulle mance nel settore alberghiero e ristorazione:
- L’imposta sostitutiva del 5% sulle mance è applicata a determinati redditi nel settore.
- Incremento della franchigia dal 25% al 30% e aumento del limite reddituale da 50.000 euro a 75.000 euro per la detassazione.
Qualificazione dei redditi per addetti al controllo e discipline delle corse ippiche (art. 1 co. 552 della L. 207/2024):
- I compensi degli addetti al controllo delle corse ippiche diventano assimilati a redditi da lavoro dipendente.
- Esenzione per compensi inferiori a 15.000 euro.
Novità sulla Tassazione delle Cripto- attività (art. 1 co. 24-29 della L. 207/2024):
- Imposta Sostitutiva: Dal 2026, le plusvalenze e altri proventi su cripto-attività saranno tassati al 33% (anziché 26%).
- Eliminazione della Franchigia di 2.000 euro: Non sarà più possibile esentare le plusvalenze inferiori a 2.000 euro, obbligo dichiarativo anche per piccole plusvalenze.
- Rideterminazione del Valore Fiscale: Reintroduzione di un regime di affrancamento delle cripto-attività possedute all’1.1.2025 con un’imposta sostitutiva del 18%, da versare entro il 30.11.2025 o in rate annuali.
- Altre Considerazioni:
- Le modifiche al regime fiscale mirano a migliorare la gestione delle attività fiscali differite e l’adattamento alle nuove norme internazionali (IFRS 9).
- Le norme sui cripto-attivi segnano un aumento della tassazione e un cambiamento significativo nelle modalità di dichiarazione e versamento
Stabilizzazione della ridefinizione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (art. 1 co. 30 della L. 207/2024):
- La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni è stabilizzata.
- Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti possono rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio di ogni anno.
- L’operazione richiede una perizia asseverata da un professionista abilitato e il versamento dell’imposta sostitutiva (18%).
- Le partecipazioni quotate possono assumere il valore normale calcolato sulla media dei prezzi di dicembre.
- L’imposta sostitutiva va versata entro il 30 novembre, con possibilità di rateizzazione.
- Nuova aliquota unica del 18% per l’imposta sostitutiva:
- L’imposta sostitutiva è fissata al 18% a partire dal 2025 (prima proposta era 16%).
- Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in tre rate annuali, con un interesse del 3% sulle rate successive alla prima.
NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI
Recupero edilizio (aliquote IRPEF):
- Aliquota ridotta del 30% per le spese sostenute dal 1.1.2025 (discipline “a regime”).
Periodo transitorio:
- Abitazione principale:
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- Aliquota 50% per le spese sostenute nel 2025 (limite massimo 96.000 euro).
- Aliquota 36% per le spese sostenute nel 2026-2027 (limite massimo 96.000 euro).
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- Unità diverse dall’abitazione principale:
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- Aliquota 36% per le spese nel 2025 (limite massimo 96.000 euro).
- Aliquota 30% per le spese nel 2026-2027 (limite massimo 96.000 euro).
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Sostituzione gruppi elettrogeni di emergenza:
- Detrazione del 50% per la sostituzione con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, anche dal 1.1.2025.
Caldaie alimentate a combustibili fossili:
- Dal 1.1.2025, non sono più ammesse le detrazioni per la sostituzione di caldaie a combustibili fossili.
Aliquote Ecobonus e Sismabonus (dal 1.1.2025):
- Abitazioni principali: 50% nel 2025, 36% nel 2026-2027.
- Altre unità immobiliari: 36% nel 2025, 30% nel 2026-2027
Caldaie a combustibili fossili:
- Dal 1.1.2025, non beneficiano più dell’ecobonus per la sostituzione di caldaie alimentate a combustibili fossili.
Bonus Mobili (2025):
- Proroga del bonus al 50%, con un limite di spesa di 5.000 euro.
Novità Superbonus (2025):
- Aliquota del 65% per interventi se:
- CILA-S presentata (per interventi diversi da quelli condominiali entro il 15.10.2024).
- CILA-S e delibera assembleare per interventi condominiali.
- Istanza titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione.
- Superbonus speciali (eventi sismici, RSA) mantengono l’aliquota 110% fino a fine 2025.
Spese Superbonus 2023:
- Possibilità di “spalmare” le spese in 10 anni anziché 4, tramite dichiarazione integrativa per l’anno 2023.
Codice Identificativo Nazionale (CIN):
- Obbligo di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e certificazione unica.
- Gli intermediari devono inviare i dati delle locazioni brevi e turistiche al fisco entro il 30 giugno di ogni anno.
Mutui Prima Casa – Fondo di Garanzia:
- Accesso limitato a giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali, e giovani sotto i 36 anni, con garanzia al 50%.
- Proroga Fondo speciale (fino al 31.12.2027): Garanzia fino all’80% per categorie prioritarie (giovani coppie, famiglie con figli, ecc.).
Fondi per famiglie numerose:
- Fino al 31.12.2027, famiglie con 3 figli (ISEE sotto 40.000 euro) avranno priorità per l’accesso al Fondo con garanzia maggiore.
Proroga misure garanzie per famiglie numerose:
- Misure speciali per famiglie con 3-5 figli sotto 21 anni e ISEE sotto 50.000 euro, con garanzia fino al 90%.
Modifiche al Fondo di Garanzia per la Prima Casa:
- Riduzione della platea di beneficiari:
La garanzia ordinaria del Fondo (50% del capitale) è ora destinata a:- Giovani coppie
- Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori
- Conduttori di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari
- Giovani sotto i 36 anni
Proroga della disciplina “speciale” del Fondo (fino al 31.12.2027):
- Accesso alla garanzia fino all’80% per categorie prioritarie, con ISEE non superiore a 40.000 euro.
- Prorogata la priorità per nuclei familiari numerosi, con garanzia fino all’80%, 85%, e 90%, in base al numero di figli e ISEE.
- Prorogate misure per accantonamenti per famiglie numerose e garanzia anche in caso di surroga del mutuo.
Agevolazione prima casa con alienazione della “ex” prima casa:
- Il termine per alienare la “ex” prima casa senza perdere l’agevolazione è esteso a 2 anni (in precedenza 1 anno).
- In caso di mancata alienazione entro 2 anni, si perde il beneficio e si applicano imposte e sanzioni integrali.
Esenzione dall’imposta ipotecaria:
- Iscrizioni post-morte dell’usufruttuario: Esenzione dall’imposta ipotecaria per atti di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso o abitazione in caso di morte dell’intestatario, a partire dal 1 gennaio 2025.
- Vincoli edilizia agevolata provincia di Bolzano: Esenzione per atti di annotazione e cancellazione di vincoli nel sistema tavolare per immobili in edilizia abitativa agevolata e convenzionati, nella provincia autonoma di Bolzano.
Fondo per Inquilini Morosi Incolpevoli (Art. 1 co. 117-119 della L. 207/2024):
- Rifinanziamento del fondo con 10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni di euro per il 2026.
- Destinato a Comuni con alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per inquilini morosi incolpevoli.
- Un decreto ministeriale entro il 1° gennaio 2025 stabilirà i criteri per l’utilizzo delle risorse, includendo modalità di erogazione e numero massimo di annualità consecutive di accesso al fondo.
Fondo per la Locazione di Alloggi agli Studenti Fuori Sede (Art. 1 co. 120 della L. 207/2024):
- Incremento del fondo di 1 milione di euro per il 2025 e 2 milioni per il 2026-2027.
- Destinato agli studenti fuori sede con ISEE non superiore a 20.000 euro, che non ricevono altri contributi pubblici.
Proroga delle Politiche Abitative e Permessi di Costruire (Art. 7 co. 1 e 2 del DL 202/2024):
- Proroga dei contratti di locazione in edilizia agevolata fino al 31.12.2025 per dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
- Proroga dei permessi di costruire e dei termini per l’inizio e la conclusione dei lavori di edilizia privata fino a 36 mesi, in sostituzione dei 30 mesi previsti precedentemente.
Imposta di bollo su polizze vita (art. 1 co. 87-88 della L. 207/2024):
- L’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle polizze vita dovrà essere versata annualmente, a partire dal 2025.
- Per i contratti in corso all’1.1.2025, il pagamento sarà dilazionato in rate fino al 2028.
Esonero da Garanzia e Cauzione per Prodotti da Fumo:
- L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può esonerare dall’obbligo di garanzia per trasferimenti nazionali di prodotti da fumo (tabacchi lavorati, prodotti con nicotina e prodotti da inalazione senza combustione).
- L’esonero si estende anche alle cauzioni per prodotti in giacenza nei depositi.
- L’esonero è concesso previo controllo della solvibilità del richiedente tramite referenze bancarie.
Bonus elettrodomestici (art. 1 co. 107-111)
- Requisiti per il contributo:
- Elettrodomestico ad alta efficienza energetica (minimo classe B) e prodotto nell’UE.
- Smaltimento del vecchio elettrodomestico.
- Misura del contributo:
- 30% del costo, fino a un massimo di:
- 100 euro per elettrodomestico.
- 200 euro per nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
- 30% del costo, fino a un massimo di:
- Disposizioni attuative:
- Criteri e modalità definiti tramite decreto ministeriale entro 60 giorni dall’1.1.2025.
Credito d’imposta per il restauro di immobili di interesse storico e artistico (art. 1 co. 593 L. 207/2024):
- Prorogato per il 2025, 2026 e 2027, con rifinanziamento del fondo di 1 milione di euro annui.
- Il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale aumenta a 200.000 euro per ciascun anno.
- Abrogata la possibilità di cedere il credito a terzi.
Fondo Dote per la famiglia per attività sportiva e ricreativa (art. 1 co. 270-272)
- Destinazione:
- Sostegno alla genitorialità e alle attività sportive/ricreative extra scolastiche.
- Soggetti beneficiari:
- Associazioni sportive dilettantistiche (RASD).
- Enti del Terzo Settore (RUNTS).
- Requisiti:
- Minori tra 6 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con ISEE ≤ 15.000 euro.
- Contributo alternativo ad altri benefici per le stesse prestazioni.
- Disposizioni attuative:
- Modalità definite tramite DPCM o decreto specifico.