FORFETTARI: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° luglio saranno tenuti a emettere fattura elettronica i contribuenti:

  • In regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
  • In regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
  • Associazioni sportive dilettantistiche

Sono esclusi dalla fatturazione elettronica i soggetti che il loro ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2021 risulta inferiore alla soglia di 25.000. Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

  • Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018),
  • Per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

Tale esonero opera per le operazioni dal 1° luglio 2022 e si conclude nel 2024, quando è prevista l’estensione della fatturazione elettronica per tutti, senza distinzione di fatturato.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

 

Fatturazione elettronica per i contribuenti a regime forfettario

Fatturazione elettronica per i contribuenti a regime forfettario

Il disegno di legge 2022, in attesa di approvazione, informa che dal 2022 anche per i contribuenti a regime forfettario sarà obbligatoria la fatturazione elettronica, con invio di XML per le fatture estere, ma sarà applicata l’esclusione per l’esterometro.
Di seguito si esplica che la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020 – articolo 1, comma 1103), ha stabilito, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati attualmente comunicati tramite l’Esterometro dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema d’Interscambio (SdI) con il formato standard delle fatture elettroniche XML.

In sintesi:

operazioni attive: dovrà essere prodotta una fattura elettronica intestata al cliente estero, indicando quale codice destinatario il valore: “XXXXXXX” ed inviata tramite lo Sdi; la fattura in questione non verrà effettivamente consegnata dal SdI al cessionario\committente estero;

operazioni passive: il cessionario che riceverà una fattura passiva, dovrà farsi carico di generare un documento di Integrazione o di Autofattura nel formato della fattura elettronica, da trasmettere al SdI.

Ricordiamo che questa modalità è standardizzata da gennaio 2021 e da allora è già possibile utilizzarla in via opzionale.

Per maggiori dettagli in merito alla gestione delle varie fattispecie suggeriamo infine di consultare l’apposita guida che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato circa la compilazione delle fatture elettroniche e dell’Esterometro.


SCARICA LA GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO